Egregio Presidente, da alcuni giorni si è appreso dalla stampa specializzata che il Governo, nell’ambito della manovra correttiva varata nei giorni scorsi, all’interno del decreto “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI ULTERIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI E MISURE PER LO SVILUPPO” avrebbe introdotto, senza alcun confronto con gli enti territoriali interessati, una norma interpretativa volta alla detassazione con effetto retroattivo, agli effetti dell’ICI, dell’IMU e della TASI, delle piattaforme di estrazione idrocarburi ubicate nel mare territoriale.
La norma, conosciuta su basi informali, sulla scorta di bozze dello schema di decreto, dovrebbe cosi recitare
” Costruzioni ubicate nel mare territoriale
Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che non rientrano nel presupposto impositivo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), le costruzioni ubicate nel mare territoriale, in quanto non costituiscono fabbricati iscritti o iscrivibili nel catasto fabbricati”
Si vuole “in primis” rimarcare il difetto del presupposto della straordinarietà e dell’urgenza che dovrebbe connotare la fonte normativa del decreto legge, quantomento per la parte della disposizione che qui interessa, la quale trae fondamento dall’articolo 1 comma 2 della legge n. 212/2000( cosidetto Statuto dei diritti del contribuente) il quale prevede “ L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica “”
Al riguardo si contestano sia il presupposto di eccezionalità sia l’uso della decretazione d’urgenza anzichè della legge ordinaria in senso stretto, cui è evidente facesse riferimento il legislatore a garanzia dell’eccezionalità di qualsivoglia previsione normativa che deroghi il principio dell’ordinamento circa l’ordinaria inefficacia retroattiva delle norme.
Risulta inoltre evidente la lesione dei limiti generali stabiliti dalla Corte Costituzionale, ai fini del corretto utilizzo della possibilità, come detto eccezionale, di attribuire una efficacia retroattiva alla legislazione.
In particolar modo si citano nel caso concreto :
1) La violazione dei limiti attinenti alla salvaguardia di fondamentali valori di garanzia posti a tutela dei destinatari delle norme, fra i quali la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti.
La questione interpretativa oggetto della disposizione del decreto è infatti non più attuale nella sostanza, in quanto ben tre sentenze della suprema Corte di Cassazione nel corso dell’anno 2016 si sono espresse a favore della chiara assoggettabilità al tributo dell’ICI e dell’IMU delle cosiddette “trivelle”. Gli enti locali destinatari del tributo hanno, conseguentemente, accertato ed in parte incassato il dovuto ( addirittura anche attraverso accordi bonari con i soggetti passivi che hanno riconosciuto ormai certo l’assogettamento all’imposta!!) nonchè coerentemente allocate le previsioni delle relative risorse all’interno dei loro bilanci.
Ci si domanda:
- quali sono gli estremi di straordinarietà ed eccezionalità che giustifichino un intervento attraverso decretazione d’urgenza, addirittura con disposizione a valenza retroattiva, in una fattispecie sulla quale la Suprema Corte ha ormai dipanato le questioni applicative?
- non sono palesi gli effetti di grave danno nei confronti dei soggetti beneficiari dell’imposta, i quali si sono visti riconoscere il diritto alla riscossione della stessa a seguito di ben tre gradi di giudizio?
2) la violazione anche del principio connaturato ad ogni Stato di diritto, riguardo la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico (condizioni oggi sicuramente presenti, come detto, a seguito delle citate univoche sentenze della Corte di Cassazione).
3) la possibile ingerenza, da quanto sopradetto, del potere legislativo nelle ordinarie competenze e prerogative del potere giudiziario, intervenendo non già per dissipare una situazione di incertezza normativa, bensì per inserirsi, in contrasto con le decisioni della Suprema Corte di Cassazione. Ciò appare in tutta evidenza nel momento in cui, all’interno della disposizione della bozza di decreto, si legge che non è dovuto l’assogettamento ad imposta delle “ costruzioni ubicate nel mare territoriale, in quanto non costituiscono fabbricati iscritti o iscrivibili nel catasto fabbricati” mentre La Corte di Cassazione, con la sentenza n.3618/2016, aveva concluso con giudizio definitivo, che tale circostanza non poteva considerarsi rilevante agli effetti della non imponibilità, come del resto nella sostanza possa ben intuirsi e comprendersi.
In mancanza di rendita catastale la Corte di Cassazione ha previsto infatti che la determinazione della base imponibile avvenga sulla scorta delle scritture contabili di bilancio.
Tutto ciò evidenziato, si chiede alla S.V. di non procedere alla firma del decreto legge e/o comunque di intervenire nell’ambito delle Sue prerogative e competenze, al fine di evitare le gravi conseguenze nei confronti degli Enti locali interessati, prodotti da una norma cosi gravemente viziata, nella forma e nei contenuti.